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Legge Regionale Liguria


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  • 1 anno dopo...
  • 7 mesi dopo...

Questo è quanto riporta in data di oggi giovedì 2 agosto 2007 il quotidiano dove lavoro, 'IL SECOLO XIX':

 

 

RACCOLTA FUNGHI,NUOVE NORME. Una legge regionale approvata ieri

regola la raccolta dei funghi in Liguria. Presentata dai Verdi, prevede che

almeno il 70% dei proventi da tesseramento siano impiegati per interventi

di tutela del bosco e per la promozione di marchi di qualità

 

:give_rose:

 

max

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  • 3 settimane dopo...

Senza limiti???? Cosa si intende? Che un residente in liguria può portarsi a casa anche 20 kg di funghi? A che normativa ti riferisci?

Io h otrovato questo: Secolo XIX

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"Art. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROPRIETARI, GLI USUFRUTTUARI E GLI AFFITTUARI DI AREE BOSCHIVE I proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari autorizzati, fino al secondo grado di parentela, ivi compresi i coniugi degli stessi aventi titolo su superfici coltivate a “Bosco” o “Castagneto da Frutto”, nell’ambito del territorio facente parte della gestione associata per la raccolta dei funghi gestita dalla Comunità Montana, possono chiedere, previa autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, il rilascio di uno speciale tesserino gratuito, avente validità triennale, previa contribuzione di Euro 10,00 per spese di rilascio del tesserino, che consentirà la raccolta dei funghi senza limiti di quantità."

 

per esteso qua Comunità montana

 

In effetti che ha un fondo lo può sfruttare.

Mi sembra anche giusto che se nel mio giardino crescono 30 kg di funghi me li prendo.... :derisive: :biggrin:

Mi preoccupa che si possano travisare certi limiti... Con l'associazione che seguo la possibilità è di raccogliere per motivi scientifici fino a 8 esemplari di ogni tipo di fungo: per avere dei paragoni sullo stato di accrescimento degli stessi etc. etc.

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BAO!!!! :dntknw: Qualcosa mi dice che conosci bene tutti i castagni del tuo terreno Vero? :biggrin:

Mi sa che quando attaccano..... :derisive: ci pensi te a :friends: ... mi sa che fai come l'emoticon: ricominci sempre da capo!!!!

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Sei onesto!!! Pregio raro al giorno d'oggi! :derisive:

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  • 2 settimane dopo...

ecco la nuova legge...

 

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Anno XXXVIII - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 288

 

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 27

Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi,

allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi

nei territori montani in conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993 n. 352 (norme

quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e di

assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.

Articolo 2

(Ambiti di raccolta)

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi

naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.

2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'articolo

9, può tuttavia riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo

il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in

modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare

l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta

a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli

altri prodotti del bosco riservata".

3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Articolo 3

(Limiti quantitativi della raccolta)

1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili

e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

Anno XXXVIII - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 289

a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di

chilogrammi tre per persona;

:jawdrop: per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini

la cui raccolta non è soggetta a limiti.

2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta individuale non

può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di

cui all’articolo 4.

3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente

assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.

Articolo 4

(Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 352/1993, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono

determinare nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3 in favore:

a) dei cittadini residenti;

:jawdrop: dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) dei soci di cooperative agricolo - forestali.

2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 solo

al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

Articolo 5

(Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali)

1. Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio

consumo e per i quali è necessario, laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione

alla raccolta.

2. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), :jawdrop:, c) possono assumere, laddove previsto dagli

enti gestori della raccolta, la qualità di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire

detta qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale rilascia il tesserino

professionale di autorizzazione avente carattere nominativo e validità annuale.

3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla

presente legge, nella misura stabilita dagli enti gestori.

4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla raccolta non possono derogare ai

limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge.

Articolo 6

(Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta)

1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del

Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i

perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile

ed autunnale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo parere obbligatorio del Corpo Forestale

dello Stato; ove i Sindaci non provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.

Articolo 7

(Limitazioni e autorizzazioni speciali)

1. Le comunità montane e i consorzi di comuni per l’esercizio delle deleghe in agricoltura, sulla base

degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:

a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi

Anno XXXVIII - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 290

nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano

la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;

:hug2: rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta

di qualsiasi specie di fungo;

c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei

funghi solo per periodi definiti e consecutivi;

d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

Articolo 8

(Modalità di raccolta e divieti)

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti

necessarie alla determinazione della specie.

2. E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga

impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

4. E' vietato:

a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato

umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;

:rofl: riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;

c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;

d) raccogliere l’”amanita cesarea” allo stato di ovolo;

e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto

dagli enti gestori della raccolta.

5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima

della levata del sole.

6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

:fie: nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate

dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati

dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale

su proposta degli enti locali interessati.

7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente

destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.

8. La raccolta di funghi all’interno delle aziende faunistico – venatorie e delle aziende agro-venatorie,

è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

9. E’ vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

Articolo 9

(Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)

1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane proprietari di boschi naturali o di terreni

incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli

affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del

codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi

e per la conduzione della produzione agricola connessa.

2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai

soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che

i consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi

di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento;

i Consorzi provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.

3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività

Anno XXXVIII - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 291

economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese

di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro

ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.

Articolo 10

(Adempimenti a carico dei Consorzi)

1. I Consorzi di cui all'articolo 9 e quelli già esistenti con analoghe finalità inviano alla Regione, nel

termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data

di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.

2. I Consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione una

relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare

riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta

sul modello di conto economico con relativa nota integrativa.

3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 la percentuale vincolata di utile derivato

dalla raccolta è impiegata per:

a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della

produzione fungina, nel rispetto produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche

e sociali del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per la

filiera del bosco e per l'educazione ambientale;

:club: l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche

agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;

c) l'attività di informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale collegati

alla raccolta dei funghi nonché della tutela della flora fungina.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e :hug2: vengono realizzati sulla base di un progetto presentato

dagli enti gestori, con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o

regionale; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e deve

prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.

5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato

all'Assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare

le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni, il progetto

può essere posto in esecuzione.

Articolo 11

(Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino)

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e

di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta

nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o

mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

Articolo 12

(Funzioni di vigilanza)

1. Vigilano sull’osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza

della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali

dei Comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge

regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie

venatorie volontarie di cui all’articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali

per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni

ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste

con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente,

di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema

acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).

2. Le Associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le

proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza,

anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.

3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo

138 del Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento

della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione

organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso

una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate

rispetto al capoluogo di Provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l’autorizzazione

e la vigilanza della Provincia.

4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni

di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta

dei funghi.

5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa

sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

Articolo 13

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l’inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 da euro

50,00 a euro 150,00;

:fie: per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;

c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all’articolo 7 da euro 100,00 a

euro 300,00;

d) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a), :fie:, c), da euro 30,00

a euro 90,00;

e) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a

euro 50,00;

f) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a

euro 150,00;

g) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;

h) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettere a), B), c), d), da euro

100,00 a euro 300,00;

i) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;

l) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.

2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a), B), d), e),

è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima

provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 8. Il prodotto

confiscato è attribuito all’ente gestore che ne stabilisce la destinazione.

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale

2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di

competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive

modificazioni e integrazioni.

4. Competenti per l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali

provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai Consorzi di cui all’articolo 9 che insistono nel

territorio comunale, per le finalità di cui all’articolo 10.

Articolo 14

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1985 n. 30 (disciplina della raccolta dei funghi spontanei).

2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

Anno XXXVIII - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 292

Anno XXXVIII - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 22.8.2007 - pag. 293

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Massimiliano Costa

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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del

Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia

degli atti legislativi originari.

 

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Carlo

Vasconi, Michele Boffa, Ezio Chiesa e Franco Orsi in data 26 maggio 2006, dove ha acquisito il

numero d’ordine 188;

B) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del

Regolamento interno del Consiglio;

c) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella

seduta del 9 luglio 2007;

d) è stata esaminata e approvato all’unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta

del 22 novembre 2006;

e) la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.

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2. RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Carlo Vasconi)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di riprendere l'attuale disciplina dettata dalla legge regionale

3 maggio 1985 n. 30 (Disciplina della raccolta dei funghi spontanei) completandola ed innovandola

sotto molteplici aspetti. La maggiore attenzione rivolta oggi, da parte delle istituzioni, alle problematiche

connesse, da un lato, alla salvaguardia ambientale e, dall'altro, all’accresciuta rilevanza economica della

risorsa boschiva, induce, infatti, a ritenere l'originaria legislazione regionale carente sotto alcuni profili.

Oltre ad una generale revisione della citata l.r. 30/1985, si è dunque provveduto, rispondendo all'esigenza

di favorire la filiera locale, a dettare una specifica disciplina destinata a conferire ai soggetti che operano

professionalmente la raccolta dei funghi sul territorio la possibilità di derogare ai limiti quantitativi di raccolta

nella misura stabilita dagli enti gestori, nel rispetto della normativa nazionale di settore. In tal modo,

mantenendo l'operatività dei vincoli nei confronti della generalità degli soggetti che esercitano la raccolta dei

funghi, si consente agli enti gestori di attuare deroghe "ponderate" in ragione sia delle effettive necessità del

caso, sia della opportuna tutela della flora fungina locale.

Rispondendo invece alla esigenza di incrementare gli interventi volti al miglioramento del patrimonio

boschivo e alla diffusione di tutte le informazioni utili ad educare la cittadinanza al corretto esercizio dell'attività

di raccolta, si è ritenuto opportuno stabilire che a tali attività debbano essere destinati i proventi

introitati dagli enti gestori per il rilascio del tesserino che autorizza la raccolta sul territorio di competenza.

Per i motivi dianzi delineati si auspica che la presente proposta, come già in sede di Commissione, venga

accolta da unanimi consensi.

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