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Scadenza definitiva tesserino Abruzzo


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Praticamente ho disponibile tutto il 2012-2013-e quasi metà 2014 perchè col mio tesserino dell'Abruzzo compia 5 anni di

 

possesso.

 

Se non erro uscì una legge che per i "non residenti" in regione finiti i 5 anni non era più rinnovabile il tesserino.

 

Qualcuno sa se tutto è rimasto uguale o è cambiato qualcosa o se tutto invariato, ci stanno altre soluzioni per stare conformi in

 

termini di legge per il futuro.

 

Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi

 

Aldo :hug2:

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13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al

massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro

10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve

recare il seguente riferimento: "Art. 3, comma 13, L.R. 34/2006" ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della

stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio

per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve, comunque, munirsi della

certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è

accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è

sanzionato ai sensi dell'art. 21, lett. c), punto 1).".

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  • 2 settimane dopo...
  • 4 mesi dopo...

Il risultato è che uno come me che prende come base Amatrice per andare a funghi deve fare l'abusivo! Per fare un giro a Campotosto mi metterò in mimetica!

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  • 4 mesi dopo...
  • 1 mese dopo...

Il 23 settembre prossimo mi scade il tesserino per la raccolta in abruzzo (sono passati 5 anni !!)

Qualcuno sa dirmi se nel frattempo è cambiato qualcosa ? (io ci spero fino all' ultimo)

In caso contrario dal 24 dovrò fare un permesso di tipo giornaliero ? si può fare mensile o addirittura annuale ?

Va pagato al comune di competenza o alla provincia ?

qualcuno mi aiuti :sad:

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Ciao Pioppo, tu che sei cosi' alto ...che tempo fa' lassu'???

 

Allora novita' ci sono eccome se ci sono.

 

Tutte le comunita' montane amministrazione separate etc non possono imporre contributi aggiuntivi per la raccolta funghi ne diversificare gli stessi tra residenti e non.

 

Se leggi l'articolo due 2. La raccolta dei funghi è consentita, a tutti i raccoglitori, in tutti i giorni della settimana.

Sono state soppresse le disposizioni riguardanti il divieto di raccolta nei giorni di martedì e

mercoledì; se vai al Ceppo il martedi' e mercoledi' c'è il fermo biologico. :biggrin: :biggrin:

 

Per quanto riguarda il tuo tesserino c'è poco da fare come il mio e quello di tanti altri.

 

C'è pero' questa :

 

 

4. L’Autorizzazione alla raccolta funghi non è necessaria per chi si reca a raccogliere i funghi

2 volte per anno solare. In questo caso l’autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un

versamento di € 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale intestato alla Provincia di

competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: “Art. 3 comma 13 della L.R. n.

34/06” ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. Il

raccoglitore deve comunque munirsi della certificazione di commestibilità di cui all’art. 17,

comma1 lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da

persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso contrario il

contravventore è sanzionato ai sensi dell’art. 21, lett. c), punto1).

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4. L’Autorizzazione alla raccolta funghi non è necessaria per chi si reca a raccogliere i funghi

2 volte per anno solare. In questo caso l’autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un

versamento di € 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale intestato alla Provincia di

competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: “Art. 3 comma 13 della L.R. n.

34/06” ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. Il

raccoglitore deve comunque munirsi della certificazione di commestibilità di cui all’art. 17,

comma1 lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da

persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso contrario il

contravventore è sanzionato ai sensi dell’art. 21, lett. c), punto1).

 

per pura curiosità: che significa?

commestibilità di cosa?

...ma forse è uno scherzo

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Avviso a tutti i bisognosi (soci e member)

 

Ho rinnovato il tesserino, in quanto proprietario di un piccolo appezzamento in Abruzzo.

Quindi se qualcuno mi dice il posto dove sono usciti......vado, controllo, e se è vero.....................

 

lo porto con me. :biggrin:

 

A parte la battuta, è veramente una vergogna perche oltre che avere una proprietà bisogna anche partecipare a un corso (gratuito) di aggiornamento di 5 ore.

 

Disparità assoluta tra due regioni confinanti.

 

Enzo

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